Rilascio Passaporto
Per il rilascio del passaporto è necessario:
– Essere cittadini italiani
– Essere iscritti all’AIRE con domicilio aggiornato in questa giurisdizione consolare.
Il richiedente deve inviare il modulo per il rilascio del passaporto al seguente indirizzo email [email protected] – prenotare un appuntamento con il Consolato come descritto in fondo al modulo di richiesta – e poi presentarsi di persona al Consolato il giorno dell’appuntamento per l’acquisizione delle impronte digitali. Si ricorda di portare le foto, il pagamento in contanti e l’eventuale documentazione aggiuntiva indicata come opportuna.
PASSAPORTO PER MINORI
I minori devono essere in possesso di passaporto individuale i cui periodi di validità sono differenziati per età: 3 anni di validità per i bambini da 0 a 3 anni e 5 anni per i bambini dai 3 anni fino alla maggiore età. Per tutti i minori di età inferiore ai 12 anni non è richiesta l’acquisizione delle impronte digitali, tuttavia i minori dovranno essere presenti il giorno dell’appuntamento fissato.
Costi e tempi di rilascio
Per il rilascio del passaporto, che ha una validità di 10 anni per gli adulti, il richiedente deve pagare in valuta locale, un importo in contanti corrispondente al cambio attuale di euro 116,00. Da luglio 2014, non è più applicabile una tassa annuale.
Si informa che, una volta che tutti i requisiti sono soddisfatti e la documentazione presentata soddisfa i criteri indicati sul sito web (e non sono previste ulteriori indagini), allora il passaporto sarà rilasciato al richiedente la mattina stessa dell’appuntamento.
NOTA: dal 4 giugno 2014 è entrata in vigore una nuova normativa riguardante la “dichiarazione di accompagnamento” per tutti i minori italiani che si recano all’estero non accompagnati da almeno un genitore o tutore legale.
A partire dal 24 giugno 2014 al rilascio del passaporto ordinario è stata aggiunta una tassa amministrativa di 73,50 euro in aggiunta alla tassa di rilascio di 42,50 euro. Allo stesso tempo, la tassa di emissione e la tassa annuale sul passaporto sono state abolite (quindi la tassa di 73,50 euro è valida fino alla scadenza del documento), anche sul rilascio di passaporti temporanei o di gruppo. In accordo con le tariffe consolari, questa modifica entra in vigore dall’8 luglio 2014.
Il passaporto è un documento da utilizzare sia per i viaggi che per l’identificazione, ed è rilasciato da:
La Polizia italiana (Questura) in Italia; le missioni diplomatico-consolari all’estero.
E’ valido in tutti i paesi i cui governi sono stati riconosciuti dal governo italiano, e può essere reso valido per quelli che non sono stati riconosciuti su richiesta del portatore e indicazione del luogo di destinazione (art. 2 della legge n.1185/67).
1. RILASCIO DEL PASSAPORTO
Di norma, la domanda di passaporto viene presentata alle autorità locali competenti per il luogo di residenza del richiedente, in Italia e all’estero. I cittadini italiani possono comunque richiedere il rilascio del passaporto presso qualsiasi ufficio di emissione in Italia o all’estero, ma in tal caso le autorità competenti per il luogo di residenza del richiedente devono delegare per iscritto la loro responsabilità, il che potrebbe allungare i tempi di rilascio del passaporto.
2. TIPI DI PASSAPORTO
La normativa vigente prevede i seguenti tipi di passaporto:
a) Passaporto ordinario: Libretto di 48 pagine;
b) Passaporto temporaneo: Libretto di 16 pagine;
c) Passaporto collettivo: rilasciato esclusivamente dalla Questura per fini culturali, religiosi, sportivi e turistici o altri in virtù di accordi internazionali.
Tutti i passaporti validi, compresi quelli con l’aggiunta dei nomi dei figli minori, restano validi fino alla loro naturale scadenza.
2A. PASSAPORTO ORDINARIO
Il passaporto ordinario è un passaporto elettronico che, a partire dal 26 ottobre 2006, sostituisce tutti i modelli precedenti. Utilizza tecnologie avanzate come un timbro anticontraffazione e un chip a microprocessore contenente i dati personali del portatore e dell’autorità che lo ha rilasciato, che gli conferiscono un alto grado di sicurezza e rendono i suoi portatori idonei ad entrare negli Stati Uniti per soggiorni fino a 90 giorni senza visto (Visa Waiver Program).
Il periodo di validità del passaporto dipende dall’età del portatore:
minori fino a 3 anni 3 anni;
minori da 3 a 18 anni: 5 anni;
qualsiasi persona oltre i 18 anni: 10 anni.
I passaporti scaduti non possono più essere rinnovati.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER IL PASSAPORTO ORDINARIO:
modulo di richiesta di passaporto, compilato e firmato dal richiedente;
esibizione di documento di identificazione valido, in conformità con il D.P.R. 445/2000;
2 fotografie recenti (identiche, fronte-retro, a colori, 35 x 40 mm);
ricevuta di pagamento della tassa e della relativa imposta governativa per l’uso del passaporto, salvo i casi di esenzione, come previsto dall’art. 19 della legge n. 1185/1967;
Se il richiedente ha figli minori di 18 anni, dichiarazione scritta di consenso al rilascio del passaporto dell’altro genitore, indipendentemente dallo stato civile del richiedente (celibe, coniugato, separato o divorziato); se il richiedente è minore di 18 anni, dichiarazione scritta di consenso di entrambi i genitori; se il richiedente ha meno di 18 anni ed è nato all’estero, è necessario presentare il certificato di nascita del bambino – tradotto e legalizzato (o con apostille apposta) al consolato autorizzato o, se richiesto, un certificato in formato multilingue.
Atto di consenso
I genitori possono presentare la loro dichiarazione scritta di consenso utilizzando un apposito modulo disponibile presso l’ufficio passaporti, o componendone uno proprio, insieme alla fotocopia del proprio documento di identità. La firma di un cittadino extracomunitario deve essere autenticata dall’ufficio consolare; se uno dei genitori è deceduto, deve essere presentata anche una copia del certificato di morte. In assenza dell’altro genitore, in qualità di giudice tutelare dei minori di competenza della missione, il Capo Missione consolare può, dopo gli opportuni accertamenti, autorizzare il rilascio del passaporto al richiedente con apposito decreto consolare.
PASSAPORTO INDIVIDUALE PER MINORI
A partire dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che si recano all’estero devono avere il proprio passaporto individuale. Pertanto, a partire da tale data, anche se iscritti sul passaporto di un genitore prima del 25 novembre 2009, i minori devono essere in possesso di un passaporto individuale o, se accettata la validità per l’espatrio, della carta d’identità o equivalente.
I periodi di validità variano a seconda dell’età del suo portatore:
fino a 3 anni di età: 3 anni;
da 3 a 18 anni di età: 5 anni.
I minori fino a 14 anni devono viaggiare in compagnia di almeno un genitore o di un tutore legale, altrimenti il nome della persona, agenzia o compagnia di trasporto a cui è stato affidato il minore in questione deve essere indicato sul passaporto o in una dichiarazione di una persona autorizzata a dare il consenso e convalidata dalle autorità di polizia (Questura) o consolari. I genitori legali o i tutori possono anche chiedere che l’ufficio di emissione del passaporto indichi i nomi dei loro figli sul passaporto. In caso contrario, si raccomanda ai genitori o ai tutori legali di procurarsi, prima del viaggio, un certificato di stato di famiglia o un certificato di nascita per i loro figli minorenni da esibire alla frontiera degli Stati esteri che possono richiedere tale attestazione al fine di prevenire il sequestro di minori.
Dichiarazione di accompagnamento
Fino a 14 anni i minori italiani possono espatriare a condizione che siano accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci, o che siano indicati sul passaporto o in una dichiarazione di accompagnamento presentata da una persona legalmente autorizzata a dare il consenso ai sensi dell’art. 3, lettera a), della legge n. 575 del 19 dicembre 2000. 3, lettera a), della legge n. 1185/67, e autenticata dalla Questura (in Italia) o dal Consolato (all’estero) per quanto riguarda il nome della persona, dell’agenzia o dell’impresa di trasporto a cui i minori sono affidati.
Il 4 giugno 2014 è entrata in vigore una nuova normativa in materia di dichiarazione di accompagnamento, volta a garantire maggiormente la tutela dei minori, nonché a facilitare i controlli alle frontiere e la presentazione della dichiarazione per via elettronica (e-mail, posta elettronica certificata, fax). Le principali innovazioni comprendono:
la dichiarazione di accompagnamento deve riferirsi ad un unico viaggio (da intendersi comprensivo del viaggio di ritorno) dal Paese di residenza del minore ad una destinazione predeterminata, non superiore, di norma, ad un periodo di 6 mesi;
i genitori legali o i tutori possono nominare fino ad un massimo di due accompagnatori che, in ogni caso, rimarranno alternativi tra loro;
all’atto della presentazione della dichiarazione di accompagnamento, il genitore legale o il tutore può chiedere che i nomi degli accompagnatori, la durata del viaggio e la destinazione siano apposti sul passaporto del minore o, in alternativa, che tali dati siano riportati su una dichiarazione separata che dovrà essere timbrata dall’ufficio di rilascio autorizzato;
nel caso in cui il minore sia affidato alle cure di un’agenzia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati di viaggio, viene rilasciata solo la suddetta dichiarazione separata. È consigliabile, prima di acquistare il biglietto dall’impresa di trasporto, verificare la sua disponibilità ad accettare l’affidamento del minore.
Impronte digitali e chi ne è esonerato
A partire dal 29 giugno 2009, il Regolamento CE n. 2252 del 2004 (che modifica il Regolamento CE n. 444/2009) rende obbligatorio l’inserimento delle impronte digitali tra i dati contenuti nel passaporto. Il rilascio del passaporto elettronico con impronte digitali e firma digitale richiede necessariamente la presenza fisica del richiedente. Il modulo di domanda, completo della documentazione necessaria, può essere presentato al consolato competente per posta o attraverso la rete consolare. Una volta elaborato, il richiedente può prendere un appuntamento con il consolato per farsi prendere le impronte digitali e firmare il documento, che viene poi rilasciato. I minori di 12 anni sono esentati dal rilevamento delle impronte digitali. L’esenzione permanente dalle impronte digitali è concessa anche nei seguenti casi:
a) patologia permanente debitamente documentata o impedimento fisico (es. certificato medico di un’agenzia sanitaria locale, ospedale, ecc.);
b)inabilità fisica o malformazione chiaramente evidente (non è necessario un certificato medico).
In questi casi viene rilasciato un passaporto ordinario senza impronte digitali, con validità di 10 anni.
Nei casi di impossibilità temporanea di rilevare le impronte digitali non per scelta del richiedente viene rilasciato un passaporto temporaneo.
Tariffe del passaporto ordinario
Il costo del passaporto ordinario è di 42,50 euro con un costo amministrativo aggiuntivo di 73,50 euro. A partire dal 24 giugno 2014, ai sensi dell’articolo 5-bis del DL n. 66/2014, non è più dovuta la tassa di rilascio, né, per gli anni successivi al primo, la tassa governativa annuale nel caso di utilizzo del passaporto per viaggi in Paesi non membri dell’Unione Europea. Sulla base delle tariffe consolari, questa modifica entra in vigore fuori dall’Italia dall’8 luglio 2014. Il passaporto è rilasciato gratuitamente nei seguenti casi:
il richiedente è considerato emigrante ai sensi del T.U. 13.11.1919, n. 2205 (convertito nella legge n. 473/1925), il cui art. 10 stabilisce che “è considerato emigrante, per le leggi e i regolamenti sull’emigrazione, qualsiasi cittadino che espatri per motivi esclusivamente di lavoro manuale o di piccola impresa, o per raggiungere il coniuge, gli ascendenti, i fratelli, gli zii, i cugini e i nipoti dello stesso grado già emigrati per gli stessi motivi, o che ritorni in uno Stato estero dove sia precedentemente emigrato alle condizioni descritte dall’articolo”;
italiani residenti all’estero che rimpatriano per prestare servizio militare;
richiedenti italiani che dimostrino di essere indigenti (la soglia di indigenza è specifica per ogni Paese; per maggiori informazioni rivolgersi al Consolato di competenza);
persone appartenenti ad un ordine religioso o missionario (in attesa di dichiarazione del superiore dell’ordine, su carta intestata con apposto il timbro del governo, che attesti il fatto e indichi il domicilio della persona).
2.B. PASSAPORTO TEMPORANEO
Il passaporto temporaneo (da non confondere con il documento di viaggio di emergenza o ETD) è un documento di emergenza in formato cartaceo espressamente descritto nel Regolamento CE n. 444/2009. Non contiene un microchip con i dati personali del portatore ed è rilasciato nei casi di temporanea impossibilità di fornire le impronte digitali e solo in circostanze di emergenza in cui può costituire l’unico strumento per garantire la sicurezza, la salute o gli interessi economici di un cittadino italiano; ha una validità potenziale fino a un anno e il suo portatore non può beneficiare del Visa Waiver Program per entrare negli Stati Uniti d’America.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO TEMPORANEO:
Oltre ai requisiti elencati per il Passaporto Ordinario (vedi punto 2A), devono essere presentati i seguenti:
documentazione dell’impossibilità temporanea di fornire le impronte digitali;
dichiarazione del richiedente circa l’esistenza di circostanze urgenti in cui il documento può costituire l’unico strumento per garantire la sicurezza, la salute o gli interessi economici del portatore;
ricevuta di pagamento di diritti e tasse governative per l’uso del passaporto, in assenza delle esenzioni di cui all’art. 19 della legge n. 1185/1967.
TASSE DEL PASSAPORTO TEMPORANEO
L’attuale tassa per il documento è di € 5,20, oltre alla tassa di rilascio di € 40,29.
2.C. PASSAPORTO DI GRUPPO
I passaporti di gruppo sono rilasciati esclusivamente dalla Questura per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici o altri in base ad accordi internazionali. Può essere richiesto da un capogruppo con un passaporto valido e consente l’espatrio, ai soli fini del viaggio, di gruppi da 5 a 50 persone. Ha una validità massima di 4 mesi dalla data di rilascio.La tassa attuale è di € 5,50 per il passaporto.
3. PASSAPORTO COMPLETO
Chiunque intenda richiedere un nuovo passaporto in seguito all’aver riempito di visti tutte le pagine di quello attuale, dovrà seguire la stessa procedura del passaporto ordinario.
4. REVOCA DEL PASSAPORTO
In base alla normativa vigente, il passaporto può essere revocato:
in presenza delle stesse circostanze che ne avrebbero impedito il rilascio, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 1185/67;
quando il portatore all’estero non sia in grado di fornire la prova di aver ottemperato agli obblighi alimentari derivanti da sentenze dell’autorità giudiziaria o dalla richiesta di discendenti minori o disabili, di ascendenti o del coniuge non legalmente separato;
quando il portatore sia un minore che compia all’estero atti immorali, pericolosi o dannosi per la salute.
5. PASSAPORTO PER ENTRARE NEGLI USA SENZA VISTO.
L’idoneità per il Visa Waiver Program statunitense richiede:
passaporto elettronico, passaporto ottico rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005, e passaporto con foto digitale rilasciato tra il 26 ottobre 2005 e ottobre 2006.
Chi può beneficiare del “Visa Waiver Program” è:
che viaggia esclusivamente per affari e/o turismo;
che si reca negli Stati Uniti per meno di 90 giorni;
in possesso di un biglietto di andata e ritorno.
In mancanza di uno dei requisiti sopra elencati, sarà necessario un visto. Il passaporto deve essere valido, con una data di scadenza successiva al rientro in Italia del portatore. La mancata partenza dagli Stati Uniti entro 90 giorni potrebbe compromettere la futura idoneità al programma. I minori sono ammessi al Visa Waiver Program solo se in possesso di un passaporto individuale.
NOTA: I requisiti sopra elencati sono soggetti a modifiche senza preavviso ed è quindi sempre consigliabile verificare la validità del proprio passaporto presso le autorità statunitensi prima di partire.
6. FURTO O PERDITA DEL PASSAPORTO ALL’ESTERO
Per i cittadini italiani che si trovino in situazioni di emergenza (es.Per i cittadini italiani che si trovano in situazioni di emergenza (ad es. un turista in transito con una data di partenza imminente che è stato derubato o ha perso il passaporto) e che non hanno il tempo necessario per la normale procedura di rilascio del passaporto, il consolato locale autorizzato può rilasciare un documento di viaggio di emergenza (ETD), valido solo per il ritorno in Italia o nel paese di residenza legale o, in casi eccezionali, per un’altra destinazione. Ulteriori informazioni si trovano nella sezione “Documento di viaggio di emergenza”.
PASSAPORTI PERSI O RUBATI ALL’ESTERO e RITROVATI E CONSEGNATI AL CONSOLATO ITALIANO
I passaporti smarriti o rubati all’estero e successivamente ritrovati e consegnati alle autorità locali sono consegnati al consolato della giurisdizione in cui sono stati persi o rubati. In questo caso, a chiunque abbia recentemente subito lo smarrimento/furto del passaporto all’estero si consiglia di contattare l’ufficio consolare locale autorizzato per ulteriori informazioni. I passaporti possono essere ritirati in uno dei seguenti modi:
direttamente dal consolato in questione;
per posta, con spese di spedizione a carico del portatore.
Quando un passaporto smarrito/rubato è rimasto non reclamato presso un ufficio consolare per un massimo di un anno dalla data in cui le autorità locali lo hanno consegnato, viene distrutto senza ulteriori comunicazioni.
7.WWW.VIAGGIARESICURI.IT
Ulteriori informazioni aggiornate sono disponibili sul sito http://www.viaggiaresicuri.it/ (viaggiare sicuri).
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