Etnocidio

L’etnocidio riguarda politiche e processi progettati per distruggere l’identità separata di un gruppo, con o senza la distruzione fisica dei suoi membri. Questo concetto è stato sviluppato da Raphael Lemkin come parte della definizione di genocidio:

In generale, il genocidio non significa necessariamente la distruzione immediata di una nazione, tranne quando si compie con uccisioni di massa. Si intende piuttosto significare un piano coordinato di diverse azioni volte alla distruzione dei fondamenti essenziali della vita dei gruppi nazionali, con lo scopo di annientare i gruppi stessi. Gli obiettivi di un tale piano sarebbero la disintegrazione delle istituzioni politiche e sociali, della cultura, della lingua, dei sentimenti nazionali, della religione e dell’esistenza economica dei gruppi nazionali, e la distruzione della sicurezza personale, della libertà, della salute, della dignità e persino della vita degli individui appartenenti a tali gruppi. Il genocidio è diretto al gruppo nazionale come entità, e le azioni coinvolte sono dirette agli individui, non nella loro capacità individuale, ma come membri del gruppo nazionale (1944, p. 79).

Per Lemkin il genocidio ha due fasi: “una, la distruzione del modello nazionale del gruppo oppresso; l’altra, l’imposizione del modello nazionale dell’oppressore”. Se queste due condizioni sono soddisfatte, un genocidio si è verificato, secondo la visione di Lemkin, anche se ogni membro del gruppo bersaglio è sopravvissuto al processo in senso fisico. Tali azioni possono includere la distruzione o la rimozione del patrimonio tangibile (monumenti, siti, manufatti, ecc.) o l’obliterazione del patrimonio intangibile, vietando manifestazioni culturali che non lasciano prove fisiche. L’esistenza di resti culturali, come monumenti, scritti o oggetti mobili di un tipo unico per quella cultura, può permettere di identificarla e, forse, farla rivivere, anche quando tutti i suoi membri sono stati apparentemente annientati o così assimilati in un’altra cultura da non identificarsi più con essa. Gli studiosi hanno sviluppato una lingua parlata a partire da testi scritti (l’ebraico moderno) e tecniche uniche di cesteria a partire dallo studio di oggetti da museo.

Definizione

La bozza originale della Convenzione del 1948 sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio, preparata dal Segretariato delle Nazioni Unite (UN) e basata sul lavoro di Lemkin, includeva le definizioni di genocidio fisico, genocidio biologico e genocidio culturale. Quest’ultimo era definito come segue:

Distruggere le caratteristiche specifiche del gruppo mediante:

  • (a) il trasferimento forzato di bambini ad un altro gruppo umano; o
  • (b) l’esilio forzato e sistematico di individui che rappresentano la cultura di un gruppo; o
  • (c) il divieto di usare la lingua nazionale anche nei rapporti privati; o
  • (d) distruzione sistematica di libri stampati nella lingua nazionale o di opere religiose o divieto di nuove pubblicazioni; o
  • (e) distruzione sistematica di monumenti storici o religiosi o loro deviazione per usi estranei, distruzione o dispersione di documenti e oggetti di valore storico, artistico o religioso e di oggetti utilizzati nel culto religioso.

Le uniche disposizioni della Convenzione, così come adottata alla fine, che possono essere utilizzate contro l’etnocidio sono l’articolo 2 (d) (sulla prevenzione delle nascite) e (e) (il trasferimento forzato di bambini). Poiché l’inclusione del genocidio culturale nella Convenzione si è dimostrata controversa ed è stata infine respinta, alcuni hanno ritenuto che il testo attuale della Convenzione sul genocidio escluda il concetto di genocidio culturale. Tuttavia, ora c’è molta più consapevolezza sia della frequente compenetrazione di genocidio fisico e culturale, sia della necessità di preservare le culture minacciate. Il Canada e il Regno Unito sono stati i più attivi nell’eliminare i riferimenti più forti al genocidio culturale nella definizione, forse a causa delle politiche di assimilazione verso i nativi americani, poi abbandonate, ancora impiegate dal Canada al momento della stesura della Convenzione.

Anche se i tribunali, nei procedimenti penali, applicheranno la definizione legale di genocidio inclusa nella Convenzione o in uno degli altri strumenti internazionali che concedono loro tale giurisdizione, come contenuto minimo indiscusso di quel crimine, ciò non esclude l’uso della definizione esplicita di Lemkin di genocidio culturale in altri contesti. È comunque utile avere un termine separato per questo, dato che l’uso popolare ha seguito la definizione limitata della Convenzione sul genocidio come riferita solo alla distruzione fisica delle persone. Diversi teorici hanno suggerito l’uso di etnocidio per descrivere la distruzione intenzionale di gruppi sociali, razziali, religiosi, etnici e linguistici. L’etnocidio in questo senso includerebbe l’esogamia obbligatoria, la gravidanza forzata, la prevenzione delle nascite, l’allontanamento dei bambini, l’insistenza sull’educazione tradizionale senza l’educazione nella propria cultura, la proibizione dell’uso di una lingua madre, la distorsione della storia, e la discriminazione nell’accesso alle risorse culturali. L’assimilazione obbligatoria pianificata, che spesso si avvale di tali attività, rientrerebbe in questo concetto. L’effetto deleterio di tutte queste politiche, anche se al momento si pensa che rappresentino un umanitarismo illuminato, è la perdita della diversità creativa.

Esempi storici

La rimozione dei beni culturali da un popolo sconfitto e la distruzione del suo patrimonio sono stati praticati fin dai tempi più antichi (ad esempio, la distruzione totale di Cartagine da parte dei Romani nel 146 a.C.) specialmente nella conquista e come azione contro le minoranze. Poiché il patrimonio culturale è stato visto come un punto di raduno per l’autostima, l’aggressività e la rinascita delle comunità nemiche, la sua distruzione è stata usata come parte della guerra e della dominazione di successo (ad es, la distruzione dei siti Khmer da parte delle forze thailandesi e birmane nel tredicesimo secolo, delle culture Inca e Azteca da parte degli invasori spagnoli, della cultura coreana e cinese da parte del Giappone durante le sue occupazioni coloniali e belliche del territorio in Asia, della cultura ebraica nella Germania nazista, della cultura tibetana da parte delle autorità cinesi dal 1951, dei monumenti croati, musulmani e serbi durante i conflitti tra gli ex stati della Repubblica federale di Jugoslavia).

Sono state spesso applicate politiche di “assimilazione” di una minoranza, spesso indigena, nella popolazione maggioritaria. I metodi impiegati includevano la soppressione di una lingua madre, l’istruzione dei bambini nella cultura della maggioranza e la proibizione dell’uso di una lingua nativa (ad esempio, la messa al bando del gallese, dell’irlandese e del gaelico scozzese in vari periodi e l’istruzione forzata dei bambini nativi americani in scuole di lingua inglese in Canada e negli Stati Uniti). Altri esempi sono la rimozione di bambini dal proprio gruppo culturale per essere allevati in un altro (ad esempio, le generazioni rubate di bambini presi dalle loro comunità aborigene australiane per essere adottati da famiglie bianche o collocati in istituti, una pratica che è continuata fino agli anni ’70) e il divieto di pubblicazione e distribuzione di materiali che rappresentano una cultura minoritaria (ad esempio, il rogo di manoscritti armeni in Turchia). Le politiche di soppressione del patrimonio immateriale hanno incluso l’applicazione rigorosa del diritto di famiglia della maggioranza dominante, che ha cambiato gravemente le strutture sociali preesistenti, e la soppressione delle pratiche religiose indigene.

Restrizioni legali

Le leggi internazionali in vigore (esclusi gli accordi regionali) contro l’etnocidio includono le Convenzioni IV e IX sulle leggi di guerra adottate dalla conferenza di pace dell’Aia nel 1907. Queste avanzano la protezione della proprietà civile in generale, ma prevedono anche specificamente la protezione degli edifici con scopi religiosi, scientifici o caritatevoli, e dei monumenti storici (Regolamento 1907 allegato alla Convenzione IV, specialmente gli articoli 27 e 56). La Convenzione dell’Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato ha ampliato notevolmente le disposizioni delle precedenti convenzioni dell’Aia, mentre il suo Protocollo, anch’esso adottato nel 1954, riguardava la restituzione dei beni culturali mobili rimossi da un territorio occupato. Questa convenzione e il protocollo sono stati completati dai protocolli aggiunti alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e relativi alla convenzione per la protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali e non internazionali dell’8 giugno 1977 (articoli 53 e 85(d), protocollo I; articolo 16, protocollo II). Sono stati anche aggiornati da un secondo protocollo alla Convenzione dell’Aia del 1954, adottato all’Aia nel 1999.

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) ha sviluppato un codice di legislazione internazionale di protezione del patrimonio culturale in generale. Oltre alla Convenzione dell’Aia del 1954 che protegge tutto il patrimonio materiale in tempo di conflitto, sono state adottate le seguenti convenzioni la Convenzione del 1970 sui mezzi per proibire e prevenire l’importazione, l’esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali, che riguarda i beni mobili in tempo di pace; la Convenzione del 1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e nazionale, che si occupa della protezione dei siti di importanza culturale e nazionale in tempo di pace; la Convenzione del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, che si occupa di tutto il patrimonio subacqueo di oltre cento anni, comprese le navi da guerra; e la Convenzione del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. C’è anche una convenzione universale che si occupa della restituzione del patrimonio culturale, sia esso preso durante la pace o la guerra: la Convenzione UNIDROIT del 1995 sugli oggetti culturali rubati o esportati illecitamente. La restituzione dei beni culturali, alcuni dei quali possono riguardare l’etnocidio, può essere richiesta in base alle convenzioni del 1970 e del 1995, ma nessuna delle due è retroattiva. Nei Paesi Bassi è stata fatta una richiesta senza successo in base al Protocollo del 1954 per il recupero delle icone saccheggiate da una chiesa di Cipro del Nord (Chiesa ortodossa greca autocefala di Cipro contro Lans). Delle convenzioni amministrate dall’UNESCO, solo la Convenzione dell’Aia e il suo Secondo Protocollo prevedono disposizioni punitive, che gli stati parti sono responsabili di attuare.

Il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY; il suo Statuto del 25 maggio 1993) e la Corte penale internazionale (ICC; lo Statuto di Roma del 17 luglio 1998) hanno la giurisdizione per perseguire alcuni atti di etnocidio. L’ICTY ha intentato una causa per reati contro il patrimonio culturale (ponte di Dubrovnik e Mostar), anche se gli accusati non sono ancora stati consegnati alle autorità. Il caso del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (ICTR; il suo statuto è datato 8 novembre 1994) è più problematico perché il Ruanda era in conflitto civile, non internazionale, quando è avvenuto l’etnocidio. Così, la protezione dei beni culturali rimane un compito difficile; di solito viene affrontato solo attraverso la legge sui diritti umani o le norme e gli standard del diritto del patrimonio culturale stabiliti dall’UNESCO.

Importanza del patrimonio culturale

L’importanza della conservazione delle culture, di qualsiasi origine, è stata sottolineata nel preambolo della Convenzione dell’Aia del 1954 (paragrafi. 2 e 3), dove si afferma che “danneggiare i beni culturali appartenenti a qualsiasi popolo significa danneggiare il patrimonio culturale di tutta l’umanità, poiché ogni popolo dà il suo contributo alla cultura del mondo”. Un esempio eclatante è stata la distruzione da parte dei talebani di importanti opere d’arte buddista in Afghanistan nel marzo 2001. Quest’arte religiosa era di grande importanza per le comunità buddiste al di fuori di quel paese (nessun buddista aveva vissuto in Afghanistan per secoli), e per gli amanti dell’arte e gli storici di tutto il mondo. La distruzione del patrimonio culturale rimuove dal corpo delle conoscenze umane risposte uniche all’ambiente che non solo arricchiscono culturalmente, ma possono anche essere di notevole utilità per i futuri gruppi umani. La distruzione o la soppressione della cultura di un gruppo non più presente in un territorio, o addirittura non più esistente ovunque, dovrebbe essere punita anche quando il gruppo non esiste più, poiché distorce la storia e limita l’accesso di tutta l’umanità a certe risorse culturali. L’etnocidio rende anche particolarmente difficile la riabilitazione delle comunità traumatizzate, poiché la perdita dei punti di riferimento che hanno aiutato la comunità a stabilire la propria identità induce alienazione e disperazione.

La necessità di identificare e prevenire l’etnocidio è notevolmente aumentata con il recente riconoscimento da parte della comunità internazionale dell’importanza della diversità culturale nel contesto della globalizzazione, soprattutto nei settori della comunicazione e della cultura (Dichiarazione universale sulla diversità culturale dell’UNESCO del 2001; nel 2003, la relativa convenzione era ancora in fase di elaborazione). Lo sviluppo di un nuovo strumento parallelo per affrontare specificamente l’etnocidio dovrebbe ora essere considerato.

Nel 1621 le forze della Compagnia Olandese delle Indie Orientali (VOC) conquistarono il piccolo arcipelago di Banda nell’attuale Indonesia orientale e sterminarono in gran parte la sua gente. L’arcipelago era l’unico sito per la coltivazione della noce moscata, Myristica fragrans, che cresceva in boschetti sulle parti inferiori dei pendii vulcanici delle cinque isole principali dell’arcipelago. La noce moscata era enormemente apprezzata in India, in Medio Oriente e in Occidente. Le isole Banda erano quindi all’inizio di una rotta commerciale che si estendeva per mezzo mondo.

La società bandanese era dominata da una ricca élite commerciale che teneva schiavi dalle isole vicine e manteneva uno stretto controllo sulla vendita della noce moscata ai commercianti stranieri. La popolazione delle isole contava forse quindicimila persone nel 1621 e per il cibo dipendeva dal riso importato dalla lontana Java. Anche se l’arcipelago era piccolo, i suoi ripidi pendii vulcanici fornivano un rifugio ai bandanesi quando venivano attaccati dal mare. Durante il XVI secolo i portoghesi si unirono ad altri commercianti a Banda, ma non furono mai in grado di stabilire un forte sulle isole e scoppiarono molti litigi tra bandanesi e portoghesi per i prezzi e la qualità delle merci fornite da entrambe le parti e per gli sforzi del Portogallo di ottenere un punto d’appoggio militare nelle isole.

I portoghesi erano così vessati che i bandanesi accolsero le navi olandesi rivali nel 1599. Le truppe della VOC, tuttavia, forzarono lo sbarco, costruirono un forte e costrinsero i bandanesi a firmare un trattato che garantiva alla compagnia il monopolio degli acquisti di noce moscata. Tuttavia, i bandanesi non si sottomisero mai all’iniquo monopolio olandese. Commerciarono con inglesi e altri mercanti e nel 1609 massacrarono quarantasei dipendenti della VOC. Nel 1621 il governatore generale della VOC Jan Pieterszoon Coen arrivò con una flotta per conquistare le isole. Dopo una prima dimostrazione di forza olandese, l’élite bandanese cercò di negoziare con Coen, ma questi ordinò l’esecuzione di quarantotto di loro e l’invio delle loro famiglie in schiavitù a Batavia (oggi Giacarta). I bandanesi fuggirono poi verso gli altipiani, dove le truppe olandesi intrapresero una prolungata campagna di sterminio per diversi mesi. Molti bandanesi furono uccisi; altri morirono di fame o si gettarono dalle scogliere vicino a Selamma piuttosto che arrendersi. Alcuni riuscirono a fuggire in barca verso le isole Kai, dove una piccola comunità è rimasta fino al 2004. I bandanesi dell’isola di Run, occupata dagli inglesi, non furono massacrati, ma catturati e resi schiavi. La popolazione dell’arcipelago diminuì da 15.000 a circa 1.000. I direttori della VOC ad Amsterdam conclusero in seguito che Coen avrebbe dovuto agire con maggiore moderazione, ma lo premiarono con 3.000 fiorini per i suoi servizi.

Oltre a garantire il controllo del commercio della noce moscata, il genocidio perpetrato dalle truppe di Coen aprì la strada all’insediamento europeo, con cui Coen sperava di consolidare il potere olandese nell’arcipelago. I boschi di noce moscata furono divisi in perken (parchi), ognuno con una cinquantina di alberi, e assegnati ai coloni europei come affittuari della VOC, mentre la manodopera fu fornita da schiavi introdotti da altre parti dell’arcipelago. Per ulteriori letture, vedi Hanna, Willard A. (1978). Banda indonesiana: Colonialism and Its Aftermath in the Nutmeg Islands. Filadelfia: Institute for the Study of Human Issues e Loth, Vincent C. (1995). “Pionieri e Perkeniers: Le isole Banda nel 17° secolo”. Cakalele 6:13-35. ROBERT CRIBB

Mezzi di prevenzione

Perché l’etnocidio spesso segue secoli di discriminazione, quest’ultima dovrebbe essere considerata un sistema di allarme precoce. L’abuso di diritti come il diritto al proprio credo religioso, alla libertà di associazione, al controllo dell’educazione dei bambini e all’uso della propria lingua indica la minaccia di etnocidio (per esempio, la discriminazione contro gli alunni e gli insegnanti albanesi e la chiusura delle istituzioni educative, culturali e scientifiche albanesi, così come l’eliminazione virtuale della lingua albanese, hanno preceduto la violenza in Kosovo). Le pressioni sociali che portano all’etnocidio dovrebbero essere affrontate immediatamente, specialmente quando l’inimicizia è esistita storicamente tra le comunità.

Il primo passo è rendere pubblica una violazione dei diritti umani e richiederne il rispetto. Un programma di tolleranza, basato sulla Dichiarazione di principi sulla tolleranza dell’UNESCO del 1995, e l’incoraggiamento della diversità culturale dovrebbero essere messi in atto. L’apprezzamento, in particolare delle culture tradizionali minacciate, può essere generato da programmi che incoraggiano il rispetto dei praticanti dei valori e delle tradizioni culturali più antiche, come il programma Living Human Treasures dell’UNESCO (istituito nel 2002). Anche i programmi che incoraggiano la sopravvivenza delle lingue minacciate possono giocare un ruolo importante, così come i programmi di insegnamento delle lingue. Il multilinguismo è un aspetto importante dell’apprezzamento interculturale, poiché permette una migliore comprensione dei sistemi di valori non familiari. Inoltre, gli scambi culturali dovrebbero essere incoraggiati.

Politiche di multiculturalismo, simili a quelle che sono state ufficialmente adottate in paesi come l’Australia e il Canada, promuovono il valore della diversità culturale all’interno degli stati con vari mezzi: la promozione di media multiculturali e multilinguistici, la fornitura di almeno alcuni servizi governativi nelle lingue minoritarie, il riconoscimento delle festività religiose e di altre importanti feste celebrate da tutte le comunità di uno stato, e la fornitura di istruzione, almeno a livello di scuola primaria e nelle comunità più interessate, in una lingua madre. Includere i rappresentanti di molte culture nelle cerimonie ufficiali e in altre cerimonie pubbliche, e i rappresentanti di tutti i gruppi nei comitati pubblici e in altre attività ufficiali, aumenta anche la consapevolezza di questi gruppi e del loro contributo alla cultura dello stato nel suo complesso.

Il riconoscimento delle precedenti politiche etnocide e dei gruppi che ne sono responsabili è anche importante per prevenire il loro ripetersi. La Commissione per la verità e la riconciliazione del Sudafrica ha cercato, attraverso l’ammissione dei mali perpetrati e un confronto mirato con i suoi ex avversari, di disinnescare gli odi intercomunitari. Il Ruanda ha intrapreso un’azione simile.

Un’altra reazione al genocidio minacciato o reale, incluso l’etnocidio, è stata storicamente l’intervento armato (ad esempio, l’intervento dell’ONU nel Congo belga dal 1960 al 1964 in seguito alla violenza dopo che quel paese aveva ottenuto l’indipendenza). Tuttavia, gli interventi dei singoli stati sono stati molto spesso associati ad altre motivazioni, come la protezione di interessi economici o il perseguimento di fini politici. E tali interventi sono stati generalmente considerati pericolosi; specialmente dopo la perdita di diciotto soldati statunitensi in Somalia nel 1993, gli stati sono rimasti riluttanti a intervenire in Ruanda nel 1994, nonostante la chiara minaccia e le successive prove di genocidio. Gli interventi successivi, come quello in Kosovo, hanno mostrato il successo limitato di tali sforzi una volta che la violenza è scoppiata. Molti di questi sforzi sono stati fatti senza sufficiente forza – l’esempio di Srebrenica è il più ovvio – e la conservazione della cultura è stata abbandonata in favore del salvataggio di vite umane. Ciò che le forze di pace possono fare per salvare il patrimonio in pericolo è quindi limitato, e nell’attuale contesto internazionale è improbabile che l’etnocidio sia sostanzialmente dissuaso dalla minaccia di un intervento della forza.

Infine, il perseguimento dei colpevoli avviene molto tempo dopo l’evento dell’etnocidio e dipende dalla consegna dei colpevoli da parte degli Stati. È molto importante che la comunità internazionale nel suo complesso non tolleri un tale comportamento e ne assicuri la punizione, ma finora l’effetto deterrente di questo approccio più frequentemente adottato si è dimostrato modesto.

Si veda anche la pulizia etnica; gruppi etnici; genocidio; Lemkin, Raphael

BIBLIOGRAFIA

Charny, Israel W., ed. (1999). Encyclopedia of Genocide, 2 volumi. New York: ABC-CLIO.

Hitchcock, Robert K. (2003). “Genocidio, etnocidio, ecocidio, con particolare riferimento ai popoli indigeni: A Bibliography.” Disponibile da http://www.aaanet.org/committees/cfhr/bib_hitchcock_genocide.htm.

Hitchcock, Robert K., e Tara M. Twedt (1997). “Genocidio fisico e culturale di vari popoli”. In Century of Genocide, Eyewitness Accounts and Critical Views, ed. Samuel Totten, Israel W. Charny, e William S. Parsons. New York: Garland Publishing.

Kuper, Leo (1981). Genocidio: Its Political Use in the Twentieth Century. Harmondsworth, U.K.: Penguin Books.

Lemkin, Raphael (1944). “Il governo dell’Asse nell’Europa occupata”. Disponibile da http://www.preventgenocide.org/lemkin/AxisRule1944-1.htm.

Procuratore contro Krstic. Sentenza dell’ICTY (2 agosto 2001). Disponibile da http://www.un.org/icty/krstic/TrialC1/judgement/krs-tj010802e-3.htm.

Schabas, William A. (1999). “La Convenzione sul genocidio a cinquant’anni”. Rapporto speciale 41, Istituto di Pace degli Stati Uniti. Disponibile da http://www.usip.org/pubs/specialreports/sr990107.html.

Schabas, William A. (2000). Il genocidio nel diritto internazionale: The Crime of Crimes. New York: Cambridge University Press.

UNESCO (1995). La nostra diversità creativa. New York: UNESCO.

UNESCO (1996). Linee guida per l’istituzione di sistemi di “tesori umani viventi”. New York: UNESCO.

Lyndel V. Prott

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.